Ferrovie. I nuovi diritti dei passeggeri,a chi rivolgersi per i rimborsi dei disservizi

Ferrovie. I nuovi diritti dei passeggeri,a chi rivolgersi per i rimborsi dei disservizi

 

11 Agosto 2014.

In occasione delle vacanze estive molti viaggiatori utilizzano il treno per gli spostamenti . Vediamo i diritti dei passeggeri in caso di ritardi alla partenza e all’arrivo.

Ritardo in partenza. Se il ritardo e’ superiore a 60 minuti si puo’ scegliere tra il rimborso del biglietto o il proseguimento con il primo treno utile o con servizi sostitutivi, inoltre si ha diritto a pasti sul treno o in stazione e al pernottamento in albergo nel caso il mezzo sia disponibile il giorno successivo.

Ritardo all’arrivo. E’ previsto un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto e della prenotazione in caso di ritardo dal 60mo minuto e del 50% per ritardi dal 120mo minuto. Il risarcimento e’ effettuato entro un mese dalla richiesta e puo’ essere in denaro o bonus.

Per sapere se si ha diritto agli indennizzi ci si puo’ rivolgere alle agenzie di viaggio o ai sistemi informativi della societa’ ferroviaria (Trenitalia, NTV, ecc.). Comunque, occorre fare domanda di rimborso per i ritardi; i moduli possono essere reperiti nelle maggiori stazioni o si puo’ spedire una lettera alla sociata’ ferroviaria allegando il biglietto.Per ogni tipo di informazione o reclamo non esitate a chiamare l’associazione per i diritti degli utenti e consumatori.

www.aduc.it

La redazione

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *