Parcheggi per disabili? Uno su cinquanta posti disponibili

Parcheggi per disabili? Uno su cinquanta posti disponibili

Carissimo comandante la ringrazio della sua risposta, sono un disabile, quanti parcheggi per disabili sono previsti per legge in un centro abitato? Se il centro è un luogo turistico? Grazie mille
nahi

 

 

Il comandante risponde:

 

Premesso che l’argomento è complesso, quanto interessante e meritevole di chiarimenti, vediamo un po’ di far luce almeno per quanto possibile senza essere prolissi e poco chiari.

La normativa di riferimento è il D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503 e, a seguire, varie note Ministeriali, delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la motorizzazione, Circolari Ministeriali dei Lavori Pubblici ecc.

L’art. 1 del D.P.R. n. 503 dispone: “Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”.

L’Art. 3 dispone ulteriormente: “La circolazione e la sosta sono consentite nelle “zone a traffico limitato” e “nelle aree pedonali urbane”, così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1′espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.

L’art. 5 in maniera molto esaustiva, indica il numero di stalli riservati e gratuiti: “Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili”.

Nel caso in cui, nella zona in questione persistono parcheggi pertinenziali ovvero corrispondenti ad un certo numero di appartamenti, la regola non è applicabile.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fornisce le seguenti indicazioni riguardo la gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio di persone invalide detentrici di speciale contrassegno: “Non vi è dubbio, a parere di questo ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”

Ciò detto, va da se che il la mancanza di posti auto riservati ai disabili deve essere intesa in maniera oggettiva e non soggettiva, nel senso che il disagio deve essere palese in quanto un buon agente di polizia locale o ausiliare del traffico ha tutto il diritto, in special modo se decide di non elevare il preavviso di violazione, di verificare se effettivamente nell’area in questione non vi sono stalli disponibili e, principalmente, se chi sosta in aree a pagamento sottraendosi al tiket e anche al limite orario, effettivamente ne ha diritto o meno, trasporta un disabile o impropriamente utilizza soltanto il tagliandino rischiando, in tal caso, ben più gravi conseguenze oltre all’illecito amministrativo. Fa bene dunque ad accertarsene, perfino ad elevare l’illecito che, in autotutele poi può proporne l’archiviazione al Comando di appartenenza fornendo i necessari dettagli e chiarimenti.

 Parcheggi riservati ad personam

Le “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” possono ottenere – previo accertamento medico-legale – il “contrassegno invalidi” che permette il parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, DPR 495/1992 ) e il Sindaco, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne. Il Regolamento non obbliga le Amministrazioni a farlo, perfino limitandone la concessione alle zone ad alta densità di traffico e quindi, a vocazione turistica.

Inoltre il disabile deve essere “… abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”.

Anche se in maniera molto ermetica, spero di essere stato esaustivo.

Cari saluti comandante A. Nahi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *