Pass- disabili cosa fare per ottenere la versione aggiornata

Pass- disabili cosa fare per ottenere la versione aggiornata
Il comandante risponde
 Carissimo comandante cosa fare per ottenere la nuova versione del pass per i disabili?
 IN ITALIA OK AL CONTRASSEGNO EUROPEO
Adottato il Contrassegno Unificato Disabili Europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 4 giugno 1998. E’ stato approvato lo schema di un decreto discusso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 25 maggio scorso e che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con modifiche previste all’art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. Questo il testo contenuto nella nota del Consiglio dei Ministri: G. CODICE DELLA STRADA Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio ha approvato, in via definitiva, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, un provvedimento di modifica del regolamento di esecuzione del Codice della strada, prevedendo l’adozione di un modello unico di contrassegno per i disabili conforme al modello comunitario, che garantisca adeguatamente la riservatezza degli interessati. La normativa risponde all’attesa delle principali associazioni delle categorie tutelate. Uscire dai confini nazionali e spostarsi in Europa con l’auto, per i disabili è possibile. Tra l’altro la novità mette al riparo anche da sanzioni nello stesso territorio nazionale, che possono nascere dalle disuguaglianze tra comune e comune. Fino a questo momento, infatti, l’erogazione dei contrassegni sono demandate ai Comuni di residenza, ognuno con le proprie regole in fatto di parcheggi, Ztl o quant’altro. I comuni avranno bisogno di tempo per adeguarsi; nel frattempo rimarranno validi i pass già rilasciati. I nuovi pass, col simbolo della carrozzina bianco su sfondo azzurro, dovranno avere data di scadenza, numero di serie, nome e timbro dell’autorità nazionale e comunale che rilascerà il contrassegno. Nella parte retrostante, il nominativo e la foto del soggetto autorizzato.
Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. (Art. 381 del Reg.) 1. Per la circolazione e la sosta [157] dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria [40, 41], per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00. — Vedi anche il precedente art. 158 comma 2.g). — Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 39 – Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap. 001. I soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l’esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell’adozione di provvedimenti amministrativi o dell’acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Com. Antonio Nahi

 

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