Condizionatori mai piu’ sotto i 24 gradi

Condizionatori mai piu’ sotto i 24 gradi

Condizionatori mai più sotto i 24 gradi. Per la prima volta in Italia fissata la temperatura minima nelle case.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento che introduce nuove regole in materia di riscaldamento invernale e climatizzazione estiva. Le case rinfrescate con l’aria condizionata, in particolare, non potranno avere una temperatura media inferiore ai 24 gradi

 

Novità importanti in arrivo per quanto riguarda l’uso dei condizionatori e degli impianti di riscaldamento. Il 12 luglio prossimo entrerà in vigore una nuova norma che, tra l’altro, fissa i limiti delle temperature minime (per l’estate) e massime (in inverno) da mantenere nei diversi tipi di ambienti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”) è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 ed entrerà in vigore, appunto, il 12 luglio 2013.

Temperature estive
In particolare, il provvedimento (vedi allegato) stabilisce che, quando è in funzione un impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutte le tipologie di edifici. Solo per gli immobili adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, ma soltanto se le esigenze di produzione richiedono temperature più basse del valore limite o se l’energia termica per la climatizzazione «deriva da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo». Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti, inoltre, dovrà essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.

Temperature invernali
Limiti sono previsti anche per il riscaldamento invernale: la media ponderata delle temperature dell’aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare i 18°C (+ 2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C + 2 per tutti gli altri edifici (in realtà, la normativa attualmente in vigore prevede già questo limite, ndr).

Le zone climatiche
Confermata anche la suddivisione del territorio nazionale in 6 zone climatiche, a seconda delle quali sono previste diverse limitazioni ai periodi di accensione degli impianti di riscaldamento invernale:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.

Al di fuori di questi periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Deroghe sono previste per ospedali, scuole materne, piscine e altri edifici particolari. Ai sindaci, inoltre, resta facoltà, attraverso apposita ordinanza, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. Analogamente, l’amministrazione comunale può disporre riduzioni della temperatura massima consentita sia nei centri abitati che nei singoli immobili.

Controlli e sanzioni
Ma a chi spetta il controllo del rispetto dei limiti? «L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica – si legge nel decreto – sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo». Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei trasgressori, i proprietari e gli amministratori di condominio che non rispettano le nuove norme in materia di climatizzazione e riscaldamento sono passibili di una multa compresa tra i 500 e i 3.000 euro. Multe tra i 1.000 e i 6.000 euro sono invece previste per gli operatori incaricato del controllo degli impianti che non ottemperano al regolamento.

Maria De Giovanni

 

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