Che differenza c’è fra verbale e multa, il comandante risponde:

Che differenza c’è fra verbale e multa, il comandante risponde:

Carissima direttrice anzitutto complimenti per le sue rubriche, vorrei fare una domanda al comandante. Grazie per la risposta.
Ho ricevuto un verbale per velocità; il limite era 50 km orari  mentre io andavo a 67 , che differenza c’ è fra multa e verbale? E poi spesso sento parlare di multe illegittime mi può spiegare la procedura?  Cari saluti Ivana

Risponde Antonio Nahi comandante polizia municipale Melendugno (Lecce)

Sostanzialmente il termine più appropriato è sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione  di violazione delle regole prescritte dal Codice della Strada.

Qualora si ritiene che la multa è illegittima  o viziata è possibile presentare ricorso, in autotutela, nei confronti dell’Ente emittente affinché la annulli in caso di errori formali, davanti al Prefetto e/o al Giudice di pace.

L’illegittima di una sanzione amministrativa se presenta vizi di forma sugli elementi essenziali come: errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, errata indicazione delle generalità del conducente, errata o l’omessa indicazione dell’ora e della data nella quale è avvenuta l’infrazione, norma violata errata e altri casi che occorre circostanziare e dimostrare perché configurino il vizio in maniera inequivocabile ad es.: l’errata indicazione della marca o tipo di veicolo non è detto che porti all’annullamento della violazione se la targa è corretta.

Proprio giorni addietro  il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza ha accolto un ricorso avverso il verbale elevato per eccesso di velocità attraverso autovelox. La sentenza ribadisce due principi importanti: che il verbale elevato per eccesso di velocità va contestato immediatamente all’automobilista, soprattutto quando si eccede di poco la velocità rispetto a quella consentita (nel caso si trattava di appena 11 km in più) e che la presunta mancata contestazione dovuta al fatto che la pattuglia era impegnata in altra contestazione non è sufficiente a  derogare al principio generale della contestazione immediata; e, inoltre, che la sola omologazione dell’apparecchio non è sufficiente a provarne l’attendibilità essendo necessaria la prescritta taratura annuale, che per il giudice non può essere provata con la esibizione in giudizio di semplici fotocopie ma va documentata con il deposito di appositi certificati in originale.

Comandante Antonio Nahi

 

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